Legge 1034/1971
Art. 20 — Nei casi in cui contro gli atti o provvedimenti emessi da organi periferici dello Stato o di enti pubblici a …
Art. 20. Nei casi in cui contro gli atti o provvedimenti emessi da organi periferici dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale sia presentato ricorso in via gerarchica, il ricorso al tribunale amministrativo regionale proponibile contro la decisione sul ricorso gerarchico ed, in mancanza, contro il provvedimento impugnato, se, nel termine di novanta giorni, la pubblica amministrazione non abbia comunicato e notificato la decisione nell'interessato. Se siano interessate piu' persone, il ricorso al tribunale amministrativo regionale proposto da un interessato esclude il ricorso gerarchico di tutti gli altri. Gli interessati, che abbiano gia' proposto o propongano ricorso gerarchico, devono essere informati a cura della amministrazione dell'avvenuta presentazione del ricorso il tribunale amministrativo regionale. Entro 30 giorni da tale comunicazione essi, se il loro ricorso gerarchico era stato presentato in termine, possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale. Quando sia stato promosso ricorso al tribunale amministrativo regionale e' escluso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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Abroga · 1
- D.lgs 104/07 — Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega alautoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 1, n. 10) dell'allegato 4) l'abrogazione dell'art. 20.
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