Legge 990/1969
Art. 37 — Gli aventi diritto al risarcimento nei confronti di assicurati presso imprese che, alla data di pubblicazione…
Art. 37. Gli aventi diritto al risarcimento nei confronti di assicurati presso imprese che, alla data di pubblicazione della presente legge o a quella in cui essa entra in vigore, si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza possono agire nei confronti delle imprese designate a norma dell'articolo 20 per conseguire, nei limiti del contratto di assicurazione e comunque non oltre i massimali indicati nella tabella A allegata alla presente legge, la quota del credito per risarcimento ammesso al passivo che, rispetto a detti limiti, non sia stata soddisfatta con la prima distribuzione dell'attivo dell'impresa in liquidazione alla quale essi sono stati ammessi a concorrere. Le disposizioni di cui al precedente comma non sono applicabili alle prime 100.000 lire di risarcimento per danni a cose o animali. Le disposizioni del primo comma si applicano anche in favore degli assicurati che abbiano risarcito il danno agli aventi diritto. Le somme dovute nelle successive eventuali distribuzioni dell'attivo a coloro che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo, saranno versate dal commissario liquidatore all'INA, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", che provvedera' a rimborsare alle imprese designate tutte le somme da esse pagate in dipendenza del presente articolo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) ha disposto l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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