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Legge 990/1969

Art. 36 — Le assicurazioni della responsabilita' civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli sono soggette …

ELI /it/legge/1969/12/24/990/art/36parte di Legge 990/1969
Art. 36. Le assicurazioni della responsabilita' civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli sono soggette alla imposta sui premi stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella misura proporzionale di lire 5 per ogni cento lire del premio e degli accessori. Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano assicurati, insieme al rischio della responsabilita' civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultati da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell'indennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza, restano ferme le disposizioni dell'articolo 16 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti a norma dell'articolo 19, nonche' quelli inerenti ai rapporti fra l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalla formalita' della registrazione.

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