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Legge 1414/1964

Art. 21 — Gli ufficiali di complemento sono reclutati per tutti i ruoli col grado di sottotenente

ELI /it/legge/1964/12/18/1414/art/21parte di Legge 1414/1964
Art. 21. Gli ufficiali di complemento sono reclutati per tutti i ruoli col grado di sottotenente. Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento occorre possedere i requisiti fissati nell'articolo 1 della presente legge. L'eta' massima per la nomina a sottotenente di complemento e' di 37 anni. Salvo quanto disposto dalla presente legge per i servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari e veterinario e per i servizi tecnici, gli ufficiali di complemento delle armi e degli altri servizi dell'Esercito sono tratti dai giovani, anche se alle armi per il compimento del servizio militare di leva, in possesso di licenza di istituto medio di secondo grado che abbiano superato un corso della durata stabilita dalla tabella annessa alla presente legge. I giovani che non superino il relativo corso sono avviati ai corpi per completarvi gli obblighi di leva come militari di truppa. Salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 3, sono nominati sottotenenti di complemento nell'arma o nel servizio cui sono stati designati dal comandante dell'Accademia militare, anche gli allievi del secondo anno di detto istituto che non abbiano superato il corso, ma che abbiano riportato la sufficienza, in attitudine militare e nelle materie di carattere militare. Gli allievi del corso carabinieri dovranno riportare la sufficienza anche nelle materie tecniche professionali.

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