Legge 1414/1964
Art. 20 — I capitani ed i tenenti di cui alle lettere a), b) e e) dell'articolo 15 della presente legge che non superin…
Art. 20. I capitani ed i tenenti di cui alle lettere a), b) e e) dell'articolo 15 della presente legge che non superino il "corso superiore tecnico" rimangono nel ruolo normale dell'Arma o nel ruolo del servizio di appartenenza. I tenenti di cui alla lettera d) dello stesso articolo 15 che non superino il "corso superiore tecnico" sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organismi del proprio servizio ove debbano ancora completare gli obblighi di leva e, comune, per un periodo non inferiore a un mese.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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