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Legge 447/1964

Art. 35 — I primi avieri in servizio di leva che, entro il termine stabilito dal Ministero della difesa, ne facciano do…

ELI /it/legge/1964/06/10/447/art/35parte di Legge 447/1964
Art. 35. I primi avieri in servizio di leva che, entro il termine stabilito dal Ministero della difesa, ne facciano domanda possono essere ammessi a vincoli annuali di ferma, rinnovabili fino ad un massimo di anni due, a condizione che siano celibi o vedovi senza prole. In caso di accoglimento della domanda essi possono essere promossi al grado di sergente di complemento dopo almeno diciotto mesi di servizio sempre che siano stati promossi i volontari di pari grado ed anzianita' di cui ai precedente articolo ed essere ammessi, dopo il compimento di almeno ventiquattro mesi di servizio complessivo, alla continuazione della carriera. Ad essi sono estese le norme di cui al quarto e quinto comma dell'articolo precedente.

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