Legge 447/1964
Art. 34 — Il Ministero della difesa ha facolta' di bandire concorsi per l'arruolamento volontario nell'Aeronautica mili…
Art. 34. Il Ministero della difesa ha facolta' di bandire concorsi per l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare con ferma di anni 3, per anticipo della ferma di leva, di giovani in possesso dei requisiti richiesti dalle norme approvate con decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, e successive modificazioni. L'espletamento di tale ferma e' utile agli effetti del servizio militare di leva. I militari arruolati ai sensi del presente articolo sono promossi avieri scelti all'inizio del nono mese di ferma, se giudicati idonei, dopo un periodo formativo ed addestrativo stabilito dal Ministero. Essi, se idonei, possono essere promossi ai gradi di primo aviere e sergente, rispettivamente, dopo almeno 12 e 18 mesi di servizio, sempre che siano stati promossi i parigrado di eguale anzianita' provenienti dai reclutamenti volontari effettuati ai sensi delle norme approvate con decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, e successive modificazioni. Al termine della ferma di tre anni gli arruolati volontari sono congedati, a meno che chiedano ed ottengano, dopo il compimento del secondo anno di ferma, l'ammissione a corsi di specializzazione e la commutazione della ferma contratta in quella di anni quattro prevista dalle norme approvate con il citato decreto-legge. I volontari che abbiano superato tali corsi sono iscritti, col grado posseduto, nei ruoli della categoria di appartenenza seguendo i parigrado di eguale anzianita' provenienti dai reclutamenti volontari effettuati ai sensi delle suddette norme e sono ammessi a contrarre le ulteriori ferme e rafferme previste dalle vigenti norme. Ai militari arruolati volontari per anticipo della ferma si applicano le norme sul trattamento economico e sui premi relativi ai militari in ferma speciale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 34.
- L. 212/05 — Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Eserautoritativoha disposto (con l'art. 77, comma 3) l'abrogazione dell'art. 34.
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