Legge 447/1964
Art. 24 — I sergenti del Corpo equipaggi militari marittimi raffermati di leva, durante il quarto vincolo di rafferma a…
Art. 24. I sergenti del Corpo equipaggi militari marittimi raffermati di leva, durante il quarto vincolo di rafferma annuale, se giudicati idonei, possono essere ammessi a partecipare al concorso per il trasferimento in servizio permanente insieme ai sergenti volontari che si trovano nel sesto anno della ferma volontaria di anni sei. I sergenti del Corpo equipaggi militari marittimi raffermati di leva delle categorie non previste per il personale volontario possono partecipare al suddetto concorso dopo aver superato il corso di riqualificazione per il trasferimento nelle categorie previste per il suddetto personale volontario.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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