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Legge 447/1964

Art. 23 — All'articolo 31 del testo unico sull'ordinamento del C.E.M.M

ELI /it/legge/1964/06/10/447/art/23parte di Legge 447/1964
Art. 23. All'articolo 31 del testo unico sull'ordinamento del C.E.M.M. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti: I. - Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "I comuni ed i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi di tutte le categorie e specialita' possono, al termine della ferma di leva o entro quattro mesi dalla data di congedo, domandare di essere trattenuti o riammessi in servizio con successivi vincoli di rafferma della durata di un anno, non superiori a sei". II. - Il quarto ed il quinto comma sono sostituiti dai seguenti: "I militari di leva trattenuti o riammessi in servizio in qualita' di comuni sono promossi sottocapi con decorrenza dalla data di inizio del primo vincolo di rafferma. I sottocapi raffermati di leva sono promossi sergenti in rafferma, previo giudizio di idoneita', con decorrenza dalla data di inizio del settimo mese del primo vi vincolo di rafferma, nei limiti dei posti disponibili nella forza organica dei sergenti in rafferma, di cui al precedente articolo 18 e semipire dopo che siano stati promossi i sottocapi volontari che abbiano superato il diciottesimo mese di servizio".

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