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Legge 52/1963

Art. 9 — I sottotenenti in servizio permanente effettivo che, al termine del terzo anno di studi applicativi, compresa…

ELI /it/legge/1963/01/26/52/art/9parte di Legge 52/1963
Art. 9. I sottotenenti in servizio permanente effettivo che, al termine del terzo anno di studi applicativi, compresa la sessione autunnale di esami, abbiano conseguito la laurea in ingegneria e superato un esame di cultura militare, secondo il programma stabilito dal Ministero, sono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con l'obbligo di permanere in servizio per un periodo di sei anni. L'anzianita' assoluta decorre dalla data del decreto di promozione; quella relativa e' determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare. I sottotenenti che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel comma precedente sono ammessi a completarli nell'anno successivo, compresa la sessione autunnale di esami, purche' nel suddetto termine abbiano superato tutti gli esami negli insegnamenti previsti, dagli statuti dell'universita' o del politecnico frequentato, per il primo anno di studi applicativi nonche' gli esami in almeno dieci degli insegnamenti complessivamente previsti per il secondo e terzo anno dagli anzidetti statuti. I sottotenenti di cui al comma precedente sono aggregati al corso successivo a quello cui appartengono. I sottotenenti che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in quattro anni e quelli che al termine del quarto anno, compresa la sessione autunnale di esami, non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di anni sei. Essi non possono conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

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