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Legge 52/1963

Art. 10 — Gli allievi ufficiali dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente eff…

ELI /it/legge/1963/01/26/52/art/10parte di Legge 52/1963
Art. 10. Gli allievi ufficiali dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale, che, durante il secondo o il terzo anno accademico, siano riconosciuti non piu' in possesso dei requisiti fisici o della attitudine necessaria per conseguire il brevetto di pilota militare, se siano forniti di titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria, possono far domanda di essere trasferiti al corrispondente anno dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo dei genio aeronautico, ruolo ingegneri. Nella domanda gli interessati debbono dichiarare di voler assumere l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nell'articolo 9. In caso di accoglimento della domanda, si applicano agli interessati le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9.

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