Legge 52/1963
Art. 29 — Fino al 31 ottobre 1966, non sono richiesti i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti ai fini de…
Art. 29. Fino al 31 ottobre 1966, non sono richiesti i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti ai fini della valutazione per l'avanzamento dal quadro IV della tabella n. 1 annessa alla presente legge. Per i colonnelli del ruolo fisici e per i tenenti colonnelli del ruolo assistenti tecnici che, alla data del 1 gennaio 1963, siano a disposizione non e' richiesto, ai fini dell'avanzamento nella predetta posizione, il requisito della precedente valutazione nel servizio permanente effettivo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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