Legge 52/1963
Art. 28 — Per il grado di maggiore generale del ruolo chimici, e' computato, ai fini della determinazione del ciclo del…
Art. 28. Per il grado di maggiore generale del ruolo chimici, e' computato, ai fini della determinazione del ciclo delle promozioni, il periodo trascorso dall'ufficiale nel grado stesso anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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