Legge 52/1963
Art. 25 — Salvo il disposto del primo comma del successivo articolo 26, gli ufficiali appartenenti ai ruoli del Corpo d…
Art. 25. Salvo il disposto del primo comma del successivo articolo 26, gli ufficiali appartenenti ai ruoli del Corpo del genio aeronautico esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano iscritti nei quadri di avanzamento esistenti a tale data, sono promossi nel ruolo ingegneri, se appartenenti alle categorie ingegneri aeronautici edili, radioelettricisti e d'armamento; nel ruolo chimici, se appartenenti alla categoria chimici; nel ruolo fisici, se appartenenti alla categoria geofisici. Gli ufficiali appartenenti al ruolo assistenti tecnici, categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie, e quelli appartenenti al ruolo assistenti tecnici, categoria assistenti di meteorologia, sono promossi nel ruolo unico degli assistenti tecnici. Nel nuovo grado, se l'avanzamento ha avuto luogo a scelta, l'ordine di precedenza e' determinato dal punteggio riportato nelle graduatorie di merito e, a parita' di punteggio, dall'eta'. Se l'avanzamento ha avuto luogo ad anzianita', l'ordine di precedenza e' determinato dall'anzianita' posseduta nel grado inferiore; a parita' di questa, si raffrontano le anzianita' di ufficiale in servizio permanente effettivo; qualora si riscontri parita' anche in tali anzianita', l'ordine di precedenza e' determinato dall'eta'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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