Legge 52/1963
Art. 24 — Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri, d…
Art. 24. Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri, del ruolo chimici, del ruolo fisici e del ruolo assistenti tecnici non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dagli organici di cui all'articolo 2, i maggiori e i tenenti in servizio permanente effettivo dei predetti ruoli non possono essere promossi prima di aver compiuto tre anni di permanenza nel grado. Tali limitazioni non si applicano nei riguardi degli ufficiali che, in base alle norme preesistenti all'entrata in vigore della presente legge, avrebbero potuto conseguire promozione con minor periodo di permanenza nel, grado ed il loro avanzamento avverra' applicando le precedenti norme di legge.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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