Legge 52/1963
Art. 15 — I titoli di precedenza assoluta per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Corpo del geni…
Art. 15. I titoli di precedenza assoluta per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico stabiliti dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 27 giugno 1942, numero 924, sono cosi' modificati per il ruolo fisici e per il ruolo assistenti tecnici: a) per il ruolo fisici, aver frequentato con esito favorevole i corsi di meteorologia riconosciuti dal Ministero della difesa; b) per il ruolo assistenti tecnici, limitatamente alle specialita' indicate nel bando, essere in possesso del diploma di perito in costruzioni aeronautiche; aver frequentato con esito favorevole corsi di meteorologia o altri corsi di specializzazione aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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