Legge 52/1963
Art. 14 — I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio a…
Art. 14. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico dall'articolo 3 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli indicati nella lettera b) dell'articolo 4, per il ruolo ingegneri, nel secondo comma dell'articolo 11, per il ruolo chimici e il ruolo fisici, nella lettera b) dell'articolo 12, per il ruolo assistenti tecnici. Il bando di concorso per l'ammissione ai predetti corsi stabilisce, per ciascun ruolo la ripartizione tra le varie specialita', dei posti messi a concorso e indica i titoli di studio richiesti per le varie specialita'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 52/1963 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.