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Legge 1622/1962

Art. 9 — Alla legge 12 novembre 1955, n

ELI /it/legge/1962/11/16/1622/art/9parte di Legge 1622/1962
Art. 9. Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni: Nell'articolo 16, la lettera c) del primo comma e' sostituita dalla seguente: "c) da due ufficiali, di grado non inferiore a colonnello, dell'Arma dei carabinieri o del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o di ciascun servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma o del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o del rispettivo servizio" . Nell'articolo 59, dopo la terza alinea, e' inserita la seguente: "nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sino al grado di colonnello" . L'articolo 61 e' sostituito dal seguente: Art. 61. - "L'avanzamento dei maggiori e l'avanzamento dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei capitani dei servizi tecnici hanno luogo ad anzianita'. I maggiori e i capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto rispettivamente almeno cinque anni e dieci anni di permanenza nei grado" . Il primo comma dell'articolo 62 e' sostituito dal seguente: "L'avanzamento dei capitani, eccettuati i capitani, del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed i capitani dei servizi tecnici, ha luogo a scelta" . Il primo comma dell'articolo 63 e' sostituito dal seguente: "L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianita'; i tenenti del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto almeno otto anni di permanenza, nel grado". Il primo comma dell'articolo 68 e' sostituito dal seguente: "I maggiori e i capitani dei servizi tecnici sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto il quinto anno di permanenza nel grado, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e, se idonei, sono iscritti in quadro di avanzamento e promossi al compimento del sesto anno di permanenza nel grado" . L'articolo 69 e' sostituito dal seguente: Art. 69. - "I capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli che siano in possesso dei titoli indicati, per, ciascun ruolo e grado, nella tabella n. 4 annessa alla presente legge, conseguono un vantaggio di carriera. Il vantaggio di carriera e' attribuito spostando l'ufficiale nel ruolo della propria Arma o servizio, alla data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti pari alle aliquote, stabilite dalla tabella, dell'organico del proprio grado in vigore al 1 gennaio dell'anno in cui cade la predetta data. Se l'ufficiale alla data in cui ha acquisito il titolo, si trovi gia' compreso nella aliquota di ruolo di cui all'articolo 39 lo spostamento sara' effettuato, quando abbia conseguito la promozione, nel ruolo del grado superiore, per la meta' o in misura ridotta, del 5 per cento, a seconda che il grado superiore sia rispettivamente quello di maggiore e di colonnello o di tenente colonnello. Se l'ufficiale alla data predetta, non sia compreso nella aliquota di ruolo e il numero dei pari grado che seguono quelli compresi nella aliquota e che precedono l'ufficiale sia inferiore al numero dei posti di cui l'ufficiale stesso debba fruire, egli e' collocato nel ruolo avanti a detti parigrado e la differenza dei posti gli verra' attribuita nel ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione, nella misura indicata al comma precedente. L'ufficiale non puo', comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria Arma o servizio gia' di lui piu' anziano che abbia conseguito eguale titolo". Il terzo comma dell'articolo 152 e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali di cui al presente articolo sono valutati per l'avazamento dopo che abbiano raggiunto se tenenti colonnelli 11 anni di permanenza complessiva nei gradi di tenente colonnello e maggiori; se maggiori 5 anni di permanenza in tale grado".

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