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Legge 1622/1962

Art. 10 — I capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che siano in poss…

ELI /it/legge/1962/11/16/1622/art/10parte di Legge 1622/1962
Art. 10. I capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che siano in possesso del prescritto periodo di comando e non abbiano superato il 38° anno di eta' al 31 dicembre dell'anno di inizio dei corsi possono essere ammessi, a domanda, ai corsi di Stato Maggiore, con le modalita' previste per gli ufficiali dei ruoli normali delle Armi. Il capitano del ruolo speciale unico che superi il corso di stato Maggiore e' trasferito nel ruolo normale dell'Arma corrispondente a quella d'impiego, e consegue in tale ruolo il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 4 annessa alla legge 12 novembre 1955, numero 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica

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