Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1622/1962Art. 3
Legge 1622/1962

Art. 3 — I sottotenenti del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono tratti, …

ELI /it/legge/1962/11/16/1622/art/3parte di Legge 1622/1962
Art. 3. I sottotenenti del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono tratti, mediante distinti concorsi per titoli ed esami: a) dagli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano prestato il servizio di prima nomina e che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui e' bandito il concorso, non abbiano superato il 32° anno di eta'; b) dai marescialli in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che al 31 dicembre dell'anno in cui e' indetto il concorso non abbiano superato il 40° anno di eta', nonche' dai sergenti maggiori in servizio permanente delle dette Armi che si trovano nelle stesse condizioni e che abbiano almeno tre anni di grado trascorsi interamente quali comandanti di squadra o di plotone fucilieri o reparti corrispondenti della rispettiva Arma, purche' forniti del titolo di scuola secondaria di primo grado. Il numero globale dei posti messi annualmente a concorso non puo' superare un quindicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo speciale unico. L'aliquota dei posti assegnati ai sottufficiali in servizio permanente non puo' superare la meta' di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli ufficiali di complemento.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1622/1962 · fonte Normattiva ↗

← Art. 2 Art. 4 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.