Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1622/1962Art. 2
Legge 1622/1962

Art. 2 — E' istituito, tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercizio, il ruolo speciale …

ELI /it/legge/1962/11/16/1622/art/2parte di Legge 1622/1962
Art. 2. E' istituito, tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercizio, il ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, cono l'organico indicato nella colonna 4 del quadro VII dell'alleato 4 alla presente legge. L'Arma cui gli articoli sono destinati costituisce l'Arma di impiego.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1622/1962 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1 Art. 3 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.