Legge 1622/1962
Art. 2 — E' istituito, tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercizio, il ruolo speciale …
Art. 2. E' istituito, tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercizio, il ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, cono l'organico indicato nella colonna 4 del quadro VII dell'alleato 4 alla presente legge. L'Arma cui gli articoli sono destinati costituisce l'Arma di impiego.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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