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Legge 1622/1962

Art. 15 — Per la prima formazione del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio poss…

ELI /it/legge/1962/11/16/1622/art/15parte di Legge 1622/1962
Art. 15. Per la prima formazione del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono essere effettuati trasferimenti nel ruolo anzidetto di ufficiali dei ruoli normali delle Armi stesse aventi grado da sottotenente a tenente colonnello, che ne facciano domanda. I trasferimenti sono effettuati nei limiti dei posti previsti per ciascun grado nel ruolo speciale unico e comunque in numero non superiore alle eccedenze risultanti negli organici dei maggiori e dei tenenti colonnelli presi cumulativamente dei capitani e dei subalterni dei ruoli normali delle Armi quali fissati dalla colonna 4 dell'allegato A alla presente legge, rispetto ai corrispondenti organici delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio vigenti anteriormente al 1 gennaio 1963. Le domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I trasferimenti sono disposti entro il termine massimo di 180 giorni dalla stessa data con decorrenza 1 gennaio 1963 e con precedenza per coloro che siano stati sottoposti ad un maggior numero di valutazioni e, a parita' di valutazioni, che siano piu' vicini al limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente. Non possono essere trasferiti nel ruolo speciale unico gli ufficiali che nel grado rivestito siano stati giudicati non idonei all'avanzamento.

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