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Legge 1622/1962

Art. 14 — Le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1963 sono determinate: a) secondo…

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Art. 14. Le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1963 sono determinate: a) secondo quanto stabilito dalle norme in vigore, per gli ufficiali del ruolo unito dei generali provenienti dalle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per gli ufficiali generali dei servizi e per i colonnelli dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; b) sotto la data del 1 gennaio 1963 per gli ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri e per gli ufficiali inferiori e superiori dei servizi eccettuati i capitani e i maggiori dei servizi tecnici; c) dopo l'applicazione delle norme di cui ai successivi articoli 15 e 16 e con riferimento alla data del 1 gennaio 1963, per i tenenti, capitani, maggiori e tenenti colonnelli dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

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