Legge 1168/1961
Art. 9 — Il militare di truppa dell'Arma, di carabinieri puo' essere sospeso precauzionalmente dal servizio quando sia…
Art. 9. Il militare di truppa dell'Arma, di carabinieri puo' essere sospeso precauzionalmente dal servizio quando sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado. Il provvedimento e' sempre adottato nei confronti di colui a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri puo' essere, altresi' sospeso dal servizio per motivi disciplinari o penali. La sospensione per motivi disciplinari e' inflitta, previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato, per fatti di notevole gravita'. La sospensione per motivi penali si applica, salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, nei confronti di colui che sia stato condannato all'arresto per tempo non inferiore a un mese. La sospensione dal servizio e' disposta con determinazione del comandante generale dell'Arma.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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