Legge 1168/1961
Art. 8 — Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio…
Art. 8. Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attivita' di servizio. Al militare in aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio competono i tre quinti della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' proveniente da causa di servizio e' computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio e' computato per meta'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvediemento e ha confermato l'abrogazione dell'art.8.
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