Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1168/1961Art. 37
Legge 1168/1961

Art. 37 — Le sanzioni disciplinari di stato sono: a) la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'articolo 9; b…

ELI /it/legge/1961/10/18/1168/art/37parte di Legge 1168/1961
Art. 37. Le sanzioni disciplinari di stato sono: a) la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'articolo 9; b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari di cui all'articolo 26, lettera c); c) la perdita, del grado per rimozione, di cui al n. 6) dell'articolo 34.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1168/1961 · fonte Normattiva ↗

← Art. 36 Art. 38 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.