Legge 1168/1961
Art. 36 — Puo' essere reintegrato nel grado:
Art. 36. Puo' essere reintegrato nel grado: 1) a domanda, il militare che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate ai nn. 1), 4) e 5) dell'articolo 34, quando le cause stesse siano Venute a mancare. 2) a domanda, o d'ufficio, il militare in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del n. 3) dell'articolo 34, quando cessi di appartenere ad altra Forza armata o Corpo di polizia; 3) a domanda, il militare rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del n. 6) dell'articolo 34, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo e' ridotto alla meta' per il militare che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Colui che abbia conseguito piu' di una ricompensa puo' ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta, in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non puo' aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione; 4) a domanda, il militare che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del n. 7) dell'articolo 34, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto n. 7) anche a norma della legge penale militare. La reintegrazione nel grado e' disposta con determinazione ministeriale e decorre dalla data della determinazione. La reintegrazione nel grado del militare gia' in servizio continuativo non importa di diritto la riammissione del militare stesso nel servizio continuativo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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