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Legge 1168/1961

Art. 12 — Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri cessa dal servizio continuativo al compimento del cinquantadu…

ELI /it/legge/1961/10/18/1168/art/12parte di Legge 1168/1961
Art. 12. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri cessa dal servizio continuativo al compimento del cinquantaduesimo anno di eta' se appuntato e del quarantottesimo anno di eta' se carabiniere scelto o carabiniere. Anche prima del raggiungimento del limite di eta' il personale di cui al comma precedente puo' cessare dal servizio continuativo per una delle seguenti cause: a) infermita'; b) domanda; c) scarso rendimento; d) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari; e) nomina all'impiego civile; f) perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo e' adottato: con determinazione ministeriale, per i casi di cui alle lettere c), d) e f); con determinazione del comandante generale dell'Arma, per gli altri casi.

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