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Legge 1168/1961

Art. 11 — Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, durante la sospensione dal servizio, compete la meta' della …

ELI /it/legge/1961/10/18/1168/art/11parte di Legge 1168/1961
Art. 11. Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, durante la sospensione dal servizio, compete la meta' della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio e' computato per meta'.

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