Legge 512/1961
Art. 9 — Ancor prima del compimento dei limiti di eta' previsti dall'articolo precedente ed indipendentemente dalla du…
Art. 9. Ancor prima del compimento dei limiti di eta' previsti dall'articolo precedente ed indipendentemente dalla durata del servizio prestato, l'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori possono essere sollevati dall'ufficio d'autorita', previa intesa, con la superiore autorita' ecclesiastica.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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