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Legge 512/1961

Art. 8 — L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° a…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/8parte di Legge 512/1961
Art. 8. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di eta'. Gli ispettori possono conservare l'ufficio fino al compimento del 63° anno di eta'.

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