Legge 512/1961
Art. 8 — L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° a…
Art. 8. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di eta'. Gli ispettori possono conservare l'ufficio fino al compimento del 63° anno di eta'.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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