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Legge 512/1961

Art. 70 — Il cappellano militare puo' essere reintegrato nel grado, previo giudizio favorevole dell'Ordinario militare,…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/70parte di Legge 512/1961
Art. 70. Il cappellano militare puo' essere reintegrato nel grado, previo giudizio favorevole dell'Ordinario militare, quando riacquisti la idoneita' alle funzioni sacerdotali e nei casi previsti dall'articolo 72 della legge 10 aprile 1954, n. 113. La reintegrazione nel grado e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica e decorre dalla data del decreto. La reintegrazione nel grado del cappellano militare gia' in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione del cappellano stesso nel ruolo del servizio permanente.

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