Legge 512/1961
Art. 69 — Il cappellano militare perde il grado per inidoneita' permanente alle funzioni sacerdotali, dichiarata dall'O…
Art. 69. Il cappellano militare perde il grado per inidoneita' permanente alle funzioni sacerdotali, dichiarata dall'Ordinario militare, o per una delle cause e secondo le norme previste dagli articoli 70 e 71 della legge 10 aprile 1954, n. 113, in quanto applicabili. In ogni caso la perdita del grado e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 512/1961 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.