Legge 1479/1960
Art. 4 — Gli ufficiali dei ruoli di cui al precedente articolo 2 sono tratti, con il grado di capitano, dai capitani d…
Art. 4. Gli ufficiali dei ruoli di cui al precedente articolo 2 sono tratti, con il grado di capitano, dai capitani dell'Esercito in servizio permanente effettivo appartenenti alle armi ed ai servizi (esclusi quelli tecnici) che abbiano superato, anche nel grado di tenente, uno dei seguenti corsi o altro corso tecnico riconosciuto equipollente dal Ministero della difesa: 1) per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico del genio, il corso biennale superiore tecnico del genio; 2) per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico delle trasmissioni, uno dei seguenti corsi biennali: corso superiore tecnico delle trasmissioni presso il Ministero della difesa; corso di specializzazione elettronica presso il Consiglio nazionale delle ricerche; corso di specializzazione in telecomunicazioni presso l'Istituto superiore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; 3) per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico chimico-fisico, il corso biennale tecnico chimico-fisico presso il Ministero della difesa oppure il corso di specializzazione nucleare presso il Centro applicazioni militari energia nucleare; 4) per gli ufficiali del servizio tecnico geografico, il corso biennale di topografia e cartografia presso l'Istituto geografico militare. Il trasferimento nei servizi tecnici avviene, nel limite dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie finali compilate per ciascun corso. Il trasferimento dei tenenti e' effettuato a decorrere dalla data della loro promozione a capitano. Nel frattempo sono lasciati vacanti altrettanti posti nell'organico complessivo dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli del rispettivo servizio tecnico.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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