Legge 1479/1960
Art. 3 — Gli ufficiali dei ruoli di cui all'articolo precedente cessano dal servizio permanente al raggiungimento dei …
Art. 3. Gli ufficiali dei ruoli di cui all'articolo precedente cessano dal servizio permanente al raggiungimento dei limiti di eta' stabiliti per gli ufficiali dell'Esercito appartenenti ai ruoli dei servizi dalla tabella n. 1 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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