Legge 1479/1960
Art. 11 — Le cariche corrispondenti a ciascun grado per gli ufficiali dei ruoli dei servizi tecnici di cui all'articolo…
Art. 11. Le cariche corrispondenti a ciascun grado per gli ufficiali dei ruoli dei servizi tecnici di cui all'articolo 1 della presente legge sono le seguenti: Servizio tecnico del genio e servizio tecnico delle trasmissioni: maggior generale: capo del servizio; colonnello: direttore di stabilimento o incarico equipollente; tenente colonnello: vice direttore di stabilimento o incarico equipollente; maggiore e capitano: capo sezione di stabilimento o addetto di stabilimento o incarico equipollente. Servizio tecnico chimico-fisico: tenente generale: capo del servizio; maggior generale; capo reparto o incarico equipollente; colonnello: direttore di stabilimento o incarico equipollente; tenente colonnello: vice direttore di stabilimento o capo sezione Ufficio difesa atomica-biologica-chimica o incarico equipollente; maggiore e capitano: capo sezione di stabilimento o addetto all'Ufficio difesa atomica-biologica-chimica o incarico equipollente. Servizio tecnico geografico: maggior generale: capo del servizio; colonnello: capo dell'ufficio studi dell'istituto geografico militare o incarico equipollente; tenente colonnello: capo divisione dell'istituto geografico militare o incarico equipollente; maggiore e capitano: capo sezione o addetto di sezione dell'Istituto geografico militare o incarico equipollente.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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