Legge 1479/1960
Art. 10 — Agli ufficiali appartenenti ai ruoli di cui al precedente articolo 2 sono estese ai fini dell'avanzamento, co…
Art. 10. Agli ufficiali appartenenti ai ruoli di cui al precedente articolo 2 sono estese ai fini dell'avanzamento, con le aggiunte e varianti di cui ai seguenti articoli 11, 12, 14, 15 e 16, le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, relative all'avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione. Si osservano, inoltre, per gli ufficiali predetti le altre disposizioni della citata legge 12 novembre 1955, n. 1137, in quanto applicabili.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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