Legge 623/1959
Art. 17 — A partire dal 1 gennaio 1960 la liquidazione dei contributi o concorsi in conto interessi previsti dalla legg…
Art. 17. A partire dal 1 gennaio 1960 la liquidazione dei contributi o concorsi in conto interessi previsti dalla legge 27 ottobre 1950, n. 910, dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 5 e 8 della legge 9 maggio 1950, numero 261, avra' luogo, a rate anticipate, il 1 gennaio e il 1 luglio di ogni anno, a seguito di apposita richiesta da presentarsi al Ministero del tesoro dall'Istituto finanziatore e recante l'elenco dei contributi che vengono a maturare nel corso del successivo semestre.
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Abroga · 1
- D.L. 83/06 — Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 23, comma 7) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con…
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