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Legge 623/1959

Art. 17 — A partire dal 1 gennaio 1960 la liquidazione dei contributi o concorsi in conto interessi previsti dalla legg…

ELI /it/legge/1959/07/30/623/art/17parte di Legge 623/1959
Art. 17. A partire dal 1 gennaio 1960 la liquidazione dei contributi o concorsi in conto interessi previsti dalla legge 27 ottobre 1950, n. 910, dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 5 e 8 della legge 9 maggio 1950, numero 261, avra' luogo, a rate anticipate, il 1 gennaio e il 1 luglio di ogni anno, a seguito di apposita richiesta da presentarsi al Ministero del tesoro dall'Istituto finanziatore e recante l'elenco dei contributi che vengono a maturare nel corso del successivo semestre.

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