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Legge 623/1959

Art. 16 — Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n

ELI /it/legge/1959/07/30/623/art/16parte di Legge 623/1959
Art. 16. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' sostituito dal seguente: "I natanti dati in garanzia dovranno essere assicurati contro i rischi ordinari della navigazione entro i limiti in cui i natanti stessi sono autorizzati a navigare dalle competenti autorita' marittime. Gli altri beni dovranno essere assicurati contro i rischi della perdita totale o parziale. Le relative polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore dell'Istituto finanziatore".

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