Legge 623/1959
Art. 12 — L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della provincia di …
Art. 12. L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della provincia di Udine, in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 4 della legge 31 luglio 1957, n. 742, e' autorizzato a compiere operazioni di mutuo per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di industrie turistico-alberghiere. Per dette operazioni e' escluso l'intervento del Mediocredito centrale. All'articolo 7 della stessa legge 31 luglio 1957, n. 742, e' aggiunto il seguente comma: "Si applicano all'Istituto le norme previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445".
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Abroga · 1
- D.L. 83/06 — Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 23, comma 7) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con…
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