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Legge 623/1959

Art. 11 — A valere sui rientri affluiti e che affluiranno alla Tesoreria centrale sui finanziamenti concessi in base al…

ELI /it/legge/1959/07/30/623/art/11parte di Legge 623/1959
Art. 11. A valere sui rientri affluiti e che affluiranno alla Tesoreria centrale sui finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722, e' autorizzato il prelevamento: a) di 1.500 milioni di lire da destinare ad aumento del conferimento statale al fondo di dotazione dello Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della provincia di Udine, di cui alla legge 31 luglio 1957, n. 742; b) di 4.500 milioni di lire da conferire ai fondi di dotazione degli Istituti di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Veneto, della Toscana, delle Marche, dell'Umbria e del Lazio, istituiti ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, rispettivamente, nella misura di lire 500 milioni, 860 milioni, 1.140 milioni, 1,140 milioni e 860 milioni. Le disponibilita' residue saranno destinate ad aumento dei fondi di rotazione costituiti presso l'Istituto per lo sviluppo economico nell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER), presso l'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.) e presso il Credito industriale sardo (C.I.S.) ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 38, nelle proporzioni rispettivamente del 61 per cento, del 29 per cento e del 10 per cento. Le assegnazioni dei conferimenti previsti dai precedenti commi verranno gradualmente e proporzionalmente disposte con decreto del Ministro per il tesoro nei limiti dei rientri affluiti e secondo le esigenze dei singoli istituti e fondi.

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