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Legge 295/1958

Art. 3 — L'art

ELI /it/legge/1958/02/27/295/art/3parte di Legge 295/1958
Art. 3. L'art. 12 e' sostituito dal seguente: "La Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito e' composta: a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di capo di stato maggiore dell'Esercito e di presidente della sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate; b) dai sette generali di corpo d'armata che siano o siano stati preposti a comandi costituiti per grandi unita' complesse o a comandi di corpo d'armata o a comandi militari territoriali o al comando generale dell'Arma dei carabinieri, piu' anziani nel ruolo e che non rivestono le cariche di cui alla precedente lettera a); c) dai capi di servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo servizio. La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione, e, per i servizi, da tenente colonnello a maggiore generale. Quando si tratti di esprimere giudizi sull'avanzamento nei riguardi degli ufficiali Aventi grado di tenente colonnello, in luogo degli ufficiali generali di cui alla lettera b) che siano preposti a comandi, fanno parte della Commissione superiore altrettanti generali di corpo d'armata, in ordine di anzianita' di ruolo, esclusi gli ufficiali generali che, ricoprano la carica di segretario generale per l'Esercito o di sottocapo di stato maggiore del l'Esercito. Assume la presidenza il capo di stato maggiore dell'Esercito, o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata, piu' anziano tra i presenti".

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