Legge 295/1958
Art. 2 — L'art
Art. 2. L'art. 11 e' sostituito dal seguente: "Fermo il disposto dell'art. 10, secondo comma, non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono le cariche di capo di gabinetto del Ministero della difesa o presso qualsiasi Amministrazione, di comandante generale della Guardia di finanza o di consigliere militare del Presidente della Repubblica, nonche' gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici in applicazione dell'art. 192 della presente legge quando abbiano sede di servizio fuori del territorio nazionale".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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