Legge 295/1958
Art. 29 — La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Art. 29. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 17 ha effetto dal 22 dicembre
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 295/1958 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.