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Legge 295/1958

Art. 28 — Alla legge 29 marzo 1956, n

ELI /it/legge/1958/02/27/295/art/28parte di Legge 295/1958
Art. 28. Alla legge 29 marzo 1956, n. 288, recante norme sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'art. 65, il primo comma, e' sostituito dal seguente: "Il numero degli ufficiali da valutare e' determinato il 31 ottobre di ogni anno, in misura tripla del numero delle vacanze previste per l'anno successivo e in numero non inferiore a quattro quando si tratti di avanzamento ai gradi di ufficiale superiore, e in misura pari al doppio delle vacanze stesse quando si tratti di avanzamento ai gradi di capitano o di tenente". b) nell'art. 83, e' aggiunto il seguente comma: "La non' idoneita' all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo".

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