Legge 295/1958
Art. 28 — Alla legge 29 marzo 1956, n
Art. 28. Alla legge 29 marzo 1956, n. 288, recante norme sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'art. 65, il primo comma, e' sostituito dal seguente: "Il numero degli ufficiali da valutare e' determinato il 31 ottobre di ogni anno, in misura tripla del numero delle vacanze previste per l'anno successivo e in numero non inferiore a quattro quando si tratti di avanzamento ai gradi di ufficiale superiore, e in misura pari al doppio delle vacanze stesse quando si tratti di avanzamento ai gradi di capitano o di tenente". b) nell'art. 83, e' aggiunto il seguente comma: "La non' idoneita' all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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