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Legge 126/1958

Art. 3 — Procedura per la classificazione delle strade statali

ELI /it/legge/1958/02/12/126/art/3parte di Legge 126/1958
Art. 3. (Procedura per la classificazione delle strade statali). La classificazione delle strade statali o di loro tronchi e' effettuata con decreto del Ministero dei lavori pubblici, sentiti i pareri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' quello degli enti locali interessati che dovranno pronunciarsi entro un mese dalla richiesta.

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