Legge 126/1958
Art. 3 — Procedura per la classificazione delle strade statali
Art. 3. (Procedura per la classificazione delle strade statali). La classificazione delle strade statali o di loro tronchi e' effettuata con decreto del Ministero dei lavori pubblici, sentiti i pareri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' quello degli enti locali interessati che dovranno pronunciarsi entro un mese dalla richiesta.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice della Strada — Nuovo codice della strada.autoritativoha disposto (con l'art.231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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