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Legge 126/1958

Art. 2 — Strade statali

ELI /it/legge/1958/02/12/126/art/2parte di Legge 126/1958
Art. 2. (Strade statali). Sono statali le strade che: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi; c) congiungono fra loro i capoluoghi di Provincia; d) costituiscono diretti ed importanti collegamenti fra strade statali; e) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, esclusi quelli di quarta categoria della classe seconda, o aeroporti, nonche' centri di particolare importanza, industriale, turistica e climatica; f) servono traffici interprovinciali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

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