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Legge 1137/1955

Art. 97 — L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianita'

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/97parte di Legge 1137/1955
Art. 97. L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianita'. Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto diciotto mesi di permanenza nel grado e, quando si tratti di sottotenenti del ruolo naviganti normale, sempre che abbiano gia' superato il corso di perfezionamento e siano in possesso del brevetto di pilota militare, di cui alla tabella n. 3 annessa alla, presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianita' corrispondente alla data di compimento dei diciotto mesi di permanenza nel grado. Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento e' nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneita', e, se idoneo, e' promosso con anzianita' corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole. Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed e' collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

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