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Legge 1137/1955

Art. 96 — L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianita'

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/96parte di Legge 1137/1955
Art. 96. L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianita'. Il tenente giudicato non idoneo all'avanzamento e nuovamente valutato in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale fu per la prima volta valutato. Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed e' collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

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