Legge 1137/1955
Art. 88 — L'avanzamento dei guardiamarina e dei sottotenenti ha luogo ad anzianita'
Art. 88. L'avanzamento dei guardiamarina e dei sottotenenti ha luogo ad anzianita'. Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado, e, se idonei, promossi con anzianita' corrispondente alla data di compimento dell'anno di permanenza nel grado. I guardiamarina e i sottotenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneita' e, se idonei, sono promossi con anzianita' corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole. Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti al Corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 41 della legge sullo stato degli ufficiali.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 88.
Modifica · 1
- L. 295/02 — Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficialiautoritativoha disposto (con l'art. 9) la modifica dell'art. 88, ultimo comma.
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